Art. 1.

      1. Alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti, la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate di cui al comma 2, anche quando queste sono diffuse in aree del Paese in cui la presenza minoritaria è tale da non poter essere inquadrata nell'ambito della disciplina prevista dalla presente legge»;

          b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «e croate» sono sostituite dalle seguenti: «, croate, rom e sinte».